Circolare n 30 - Novità in materia di procedimento disciplinare apportate dal d.lgs. 75/17 –

 

 

Ai docenti dell’Istituto

 

Al personale ATA

 

IC Rita Levi Montalcini

 

Circolare n 30

 

 

 

OGGETTO: Novità in materia di procedimento disciplinare apportate dal d.lgs. 75/17 –  

 

Si rende noto alle SSLL che il decreto legislativo  75/2017 ha introdotto novità in merito al procedimento disciplinare.

 

I principali cambiamenti in materia fanno riferimento:  

 

1. Ai nuovi termini del procedimento disciplinare. La contestazione degli addebiti deve avvenire entro 30 giorni  dal fatto contestato con convocazione del dipendente con un preavviso di almeno 20 giorni e con conclusione del procedimento entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito. Non sussiste dunque più la duplicità dei termini del pregresso ordinamento, che distingueva che tali termini fossero di 20 giorni per i procedimenti relativi alle sanzioni meno gravi e di 40 giorni per quelli afferenti alle sanzioni più gravi.

 

Nonostante  l’art. 55 quater del d.lgs. 165/01 sia stato innovato da fonte anteriore al d.lgs. 75/17 (segnatamente il d.lgs. 116/16), è bene tener sempre presente che nei commi 3-bis (relativo alla sospensione cautelare) e 3-ter (relativo al licenziamento disciplinare), sono stabiliti termini molto brevi per le due tipologie d’intervento in relazione all’ipotesi di licenziamento di cui al nuovo comma 1-bis inerente alla falsa attestazione della presenza in servizio. Il termine di applicazione della sospensione cautelare e quello dell’avvio del procedimento disciplinare è al massimo di 48 ore;  la contestazione dell’addebito ha un preavviso di almeno 15 giorni e quello per la conclusione del procedimento di 30 giorni. Di rilievo anche i commi 3 quater e 3 quinquies dello stesso articolo afferenti, rispettivamente, alla obbligatoria segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei conti delle fattispecie di false attestazioni di presenza in servizio ed al perseguimento disciplinare, ed eventualmente penale, del dirigente che abbia omesso di provvedere ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter.   

 

2. Espressa previsione della competenza dei dirigenti scolastici nell’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni. Ha ora un’espressa previsione normativa la competenza dei dirigenti scolastici muniti della qualifica dirigenziale, per l’irrogazione delle sanzioni fino alla sospensione per 10 giorni, per ogni tipologia di personale scolastico ed educativo statale (v. art. 55 bis, comma 9-quater) con osservanza delle disposizioni del medesimo art. 55 bis. Ove difetti la qualifica dirigenziale nel Capo d’Istituto o le sanzioni da applicare siano superiori alla sospensione di dieci giorni od abbiano carattere espulsivo, la competenza si radica esclusivamente nell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UCPD). 

 

3. Richiamo legislativo delle doverose comunicazioni all’Ispettorato per la Funzione Pubblica; è intervenuta un’espressa previsione normativa per sancire l’obbligo delle comunicazioni dei procedimenti disciplinari all’Ispettorato per la Funzione Pubblica. 

 

4. Ripresa o riavvio del procedimento disciplinare se sospeso allorchè l’autorità giudiziaria proceda per i medesimi fatti.  La norma (art. 55 ter, comma 1) prevede che l’Amministrazione ha facoltà di riattivare un procedimento sospeso per concomitanza di procedimento penale e concluderlo anche in presenza di un provvedimento giudiziale non definitivo (dunque una sentenza, ad es. di primo grado). Tale facoltà è espressamente indicata nella legge. Si segnala, infine la rilevante novità in merito al ruolo dell’INPS, oggi unico soggetto che muove gli accertamenti relativi  all’assenza per malattia, ed in merito alle conseguenze in termini di responsabilità amministrative, penali ed erariali correlate ai comportamenti illeciti in tema di fraudolenta asseverazione degli stati patologici  e conseguente indebita fruizione dei periodi di assenza ad essi collegati. Si ricorda che una specifica funzione di controllo al riguardo delle fattispecie di che trattasi, è rimessa dal comma 6 dell’art. 55 septies al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché al dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, rilevando al riguardo le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

 

Si rimette, in allegato, stralcio che riporta sinotticamente le differenze tra il testo preesistente e quello attuale del D.Lvo n. 75/17 nella parte afferente agli articoli relativi ai procedimenti disciplinari. 

 

Il Dirigente Scolastico

 

Prof.ssa Clotilde Graziano

 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993