Circolare n 7 - Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172).

Ai Docenti

Ai Genitori

Agli alunni

Al Personale ATA

IC Rita Levi-Montalcini

Circolare n 7

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172).

Si rende noto alle SSLL che la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

È fatto notorio e consolidato che l’obbligo di vigilanza si estende dal momento dell’ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita. Con l’articolo 19 bis della Legge in parola si è voluto attuare una sorta di liberatoria legale che, pur non potendo esonerare scuola e personale scolastico dalle responsabilità connesse alla loro funzione, ha cercato di ridurle per determinate circostanze.

L’articolo 19 bis recita: Art. 19-bis. (( (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). )) ((1. I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ scolastiche).

Pertanto ogni genitore che lo vorrà farà pervenire all’Ufficio di segreteria entro l'autorizzazione (allegata) all'uscita autonoma .Gli alunni potranno uscire autonomamente dal giorno successivo al visto de DS. Si rammenta che l’autorizzazione all’uscita autonoma ha valore per tutto il ciclo di studi salvo revoca qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono i presupposti.

Le vie di uscita restano quelle utilizzate fino ad ora con apposita disposizione. Ricordo tuttavia che fino a quando gli alunni non escono dal cortile della scuola, sono ancora sotto la responsabilità della scuola, ovvero del docente dell'ultima ora.

Il Dirigente Scolastico

                                                                                         Prof.ssa Clotilde Graziano

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993