Patrimonio immobiliare
Art. 30
Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Note:
L'Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede.
Il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune: Comune di San Piero Patti, Comune di Librizzi, Comune di Montalbano Elicona e Comune di Basicò