Patrimonio immobiliare

Art. 30

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Note:

 

L'Istituto non è proprietario degli edifici in cui ha sede.

Il proprietario e manutentore delle strutture è il Comune: Comune di San Piero Patti, Comune di Librizzi, Comune di Montalbano Elicona e Comune di Basicò